Get Adobe Flash player
Home Legislazione Decreto Renzi
Notice
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

Decreto Renzi

Legislazione - Decreti

Sintesi: con la pubblicazione in GU viene convertito in Legge il cd “Decreto Renzi” (DL 66/2014), recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale; tra le novità della conversione, si segnala che:

- Irpef: la legge di stabilità 2015 dovrà prevedere misure fiscali che privilegino le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico;

- Tasi: è resa definitiva la proroga del versamento della Tasi 2014 per i Comuni che non hanno deliberato le aliquote entro il 23 maggio scorso, già anticipata con il DL 88/2014;

- Rateazione: è possibile, per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione, richiedere la concessione di un nuovo piano (max 72 rate mensili) a condizione che la decadenza sia intervenuta entro il 22/06/2013 e che la richiesta venga presentata entro il 31 luglio 2014;

Sintesi: con la pubblicazione in GU viene convertito in Legge il cd “Decreto Renzi” (DL 66/2014), recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale; tra le novità della conversione, si segnala che:

- Irpef: la legge di stabilità 2015 dovrà prevedere misure fiscali che privilegino le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico;

- Tasi: è resa definitiva la proroga del versamento della Tasi 2014 per i Comuni che non hanno deliberato le aliquote entro il 23 maggio scorso, già anticipata con il DL 88/2014;

- Rateazione: è possibile, per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione, richiedere la concessione di un nuovo piano (max 72 rate mensili) a condizione che la decadenza sia intervenuta entro il 22/06/2013 e che la richiesta venga presentata entro il 31 luglio 2014;

- Rivalutazione beni impresa: sono ripristinate le modalità di pagamento delle imposte sostitutive, previste dalla Legge di Stabilità 2014, ovvero 3 rate di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la 1° entro il 16/06, la 2° entro il 16/10 e la 3° entro il 16/12; è ammessa la compensazione;

- Servizi telematici: dal 01/10/2014, sarà obbligatorio utilizzare il modello F24 on line; la presentazione del mod.F24 cartaceo è possibile solo da parte dei soggetti non titolari di partita IVA e per importi fino a € 1.000. Per gli intermediari (es. professionisti) che utilizzano i servizi telematici per pagare gli F24 di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, viene eliminata la necessità dell’autorizzazione del contribuente alla banca/posta dove il professionista detiene il c/c.

 

 

Con la pubblicazione in GU n.143 del 23/06/2014 è convertito in Legge n. 89/2014 il cd “Decreto Renzi ” (DL 66/2014), contenente alcune importanti disposizioni di carattere fiscale.

 

RIDUZIONE CUNEO FISCALE (BONUS 80 EURO)

 

In sede di conversione del DL 66/2014, viene confermato il riconoscimento di un credito a favore dei lavoratori dipendenti, noto come “bonus 80 euro”.

Sul punto, si rammenta che l’art. 1 del provvedimento interviene sull’art. 13 del TUIR, al fine di disporre, limitatamente all’anno 2014, il riconoscimento di un credito ai percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati pari ad un importo fisso di 640 euro se il reddito complessivo non è superiore a €. 24.000; in caso di superamento del predetto limite il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a €.  26.000.

 

Tuttavia, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione:

- è affidato alla legge di stabilità 2015 il compito di prevedere misure fiscal9i per le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico.

 

Modifiche all’art. 1 comma 1: “saranno prioritariamente previsti interventi di natura fiscale che privilegino, con misure appropriate, il carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico"

 

 

- le somme versate dal sostituto di imposta a titolo di bonus sono recuperate dallo stesso mediante compensazione in F24.

 

Nota: gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest'ultimo caso l'INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario.

 

 

RIDUZIONE ALIQUOTE  IRAP

 

In sede di conversione, viene confermato il taglio del 10% dell’IRAP, la cui aliquota principale diminuirà, già da quest'anno, dal 3,9 al 3,5%; pertanto, le nuove aliquote sono così rimodulate:

 

SOGGETTI

ALIQUOTE

DAL 2014

FINO AL 2013

Imprese in generale

 

3,50%

3,90%

Banche e altri soggetti finanziari

4,20%

4,65%

Imprese di assicurazione

5,30%

5,90%

Produttori agricoli, cooperative di piccola pesca e i loro consorzi

1,70%

1,90%

Imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori)

 

3,80%

4,20%

 

Viene, inoltre, confermata la facoltà, per le Regioni a statuto ordinario, sia di ridurre le suddette aliquote fino all’azzeramento che di aumentarle fino ad un massimo dello 0,92%.

 

ACCONTO 2014

La riduzione opera già in sede di versamento del 1° acconto IRAP 2014, qualora il contribuente adotti il metodo previsionale; in tal caso si applicano le seguenti aliquote d’imposta:

 

SOGGETTI

ALIQUOTE

Imprese in generale

 

3,75%

Banche e altri soggetti finanziari

4,50%

Imprese di assicurazione

5,70%

Produttori agricoli, cooperative di piccola pesca e i loro consorzi

1,80%

Imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori)

4%

 

Metodo storico: in tal caso non si ha alcun vantaggio, in quanto l’acconto è determinato assumendo, come base di riferimento, il rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2014, riportante l’imposta dovuta nel 2013 e calcolata sulle aliquote 2013.

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASI

Il testo approvato in sede di conversione contiene anche le disposizioni relative il versamento della TASI per l’anno 2014, il cui contenuto è stato anticipato dal DL 88/2014, al fine di rendere operative le proroghe previste per il versamento della prima rata dell’imposta.

In particolare, con l’introduzione del comma 2-quater viene stabilito che:

- a decorrere dal 2015: i Comuni devono rendere disponibili i modelli di pagamento precompilati

- per il solo 2014: il versamento della 1° rata della TASI è effettuato come segue:

 

1° Rata

 

16/06/2014

nel caso in cui il Comune abbia deliberato le aliquote entro il 23/05/ 2014 ed entro il 31/05 la delibera sia stata pubblicata sul Portale del federalismo fiscale

1° Rata PROROGATA

16/10/2014

nel caso in cui i Comuni non abbiano deliberato le aliquote entro il 23/05/2014. In questo caso, le delibere con aliquote/detrazioni dovranno essere inviate dai Comuni entro il 10/09/2014 e pubblicate sul sito del MEF entro il 18/09. In caso di mancato invio entro il 10/09/2014, il versamento della Tasi è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, con l'aliquota di base dell'1 per mille.

In caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine, la Tasi dovuta dall'occupante è pari al 10% dell'ammontare complessivo del tributo.

2° Rata

16/12/2014

con la rata di dicembre 2014 sarà effettuato in tutti i Comuni il conguaglio Tasi sulla base delle aliquote deliberate dai Comuni e pubblicate.

 

 

TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE E CAPITAL GAIN

Viene confermato che a decorrere dal 01/07/2014 passa dal 20% al 26% l’aliquota della ritenuta/imposta sostitutiva applicabile alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici.

La “nuova” imposizione riguarda:

- interessi, premi e altri proventi di cui all’art. 44 TUIR

- redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) TUIR.

 

Pertanto, saranno assoggettati all’aliquota del 26% (in luogo dell’attuale 20%):

- la ritenuta operata sugli interessi attivi bancari.

- i dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate

- i capital gain derivanti da partecipazioni non qualificate

 

Nel confermare le novità, il legislatore:

- introduce, in via transitoria, un credito di imposta a favore delle Casse di previdenza private per compensare la maggiore aliquota del 26%

- innalza all’11,5%, per il 2014, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria dei fondi pensione.

 

ESCLUSIONI

Mantengono il previgente regime impositivo:

gli utili e plusvalenze relativi a partecipazioni qualificate

 

e inoltre:

- gli interessi ed i canoni corrisposti a società residenti in UE (art. 26 DPR 600/73)

- gli utili a società/enti soggetti a imposte sui redditi delle società in Stati UE o del SEE “white list” (confermata la ritenuta pari a 1,375%)

- i proventi dei titoli di risparmio per l’economia meridionale

- il risultato netto delle forme di previdenza complementare.

Ritenuta sui dividendi - Rimborso a non residenti: i soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione e dalle società ed enti di cui all'art. 27 c. 3-ter DPR 600/73, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli 11/26 della ritenuta (e non più di 1/4), dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili (mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero).

Redditi diversi - computo imposta sostitutiva: i redditi diversi derivanti da:

- obbligazioni e altri titoli di cui all’art. 31 del DPR 601/73

- obbligazioni emesse da Stati non “black list”

 

vanno computati nella misura del 48,08% (in luogo del dal 62,5%) dell’ammontare realizzato.

 

DECORRENZA

Va differenziata in relazione alla tipologia di reddito; pertanto, la “nuova” misura è applicabile a:

 

dividendi e proventi assimilati (partec. Non qualificate)

 

percepiti dall’1/07/2014

capital gain (partecipazioni non qualificate)

realizzati dall’1/07/2014

interessi e altri proventi da C/C e depositi bancari e postali, obbligazioni, titoli similari

maturati dall’1/07/2014

interessi, premi e altro provento (in caso di obbligazioni e titoli similari - art. 2, D.Lgs.239/96)

 

  • proventi derivanti da riporti e pronti contro termine
  • interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari (D.Lgs.239/96)

dal giorno successivo alla scadenza del contratto stipulato prima del 01/07/2014 e avente durata < 12 mesi

 

redditi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sottoscritti fino al 30/06/2014

maturati dall’1/07/2014

  • proventi da gestione di masse patrimoniali
  • plusvalenze (art. 67 c 1, lett. c-ter) TUIR) riferite a partecipazioni ad OICR

realizzati dal 01/07/2014

(se riferibili ad importi maturati fino al 30/06/2014 si applica la previgente misura

 

gestione individuale di portafoglio

ai risultati maturati dal 01/07/2014

 

PLUSVALENZE  E  MINUSVALENZE

Dal 1 luglio per la determinazione delle plus/minusvalenze (art. 67 c. 1 lett. c-bis)-c-quinquies) Tuir):

- in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'art. 14, commi 6 e seguenti, D.Lgs.461/97

- può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 30/06/2014.

 

MINUSVALENZE

Le minusvalenze, le perdite ed i differenziali negativi (art. 67 c. 1 lett. da c-bis) a c-quater) Tuir) sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi realizzati successivamente al 30/06/2014 per una quota pari:

- al 48,08% del loro ammontare: se realizzati fino al 31/12/2011

- al 76,92% del loro ammontare: se realizzati dall’01/01/2012 al 30/06/2014.

 

ABROGAZIONE RITENUTA SU BONIFICI ESTERI

È’ confermata l’abrogazione definitiva del comma 2 dell’art. 4 D.Lgs.167/90 che disponeva:

- l’assoggettamento a ritenuta/imposta sostitutiva dei redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria da parte degli intermediari residenti ai quali gli stessi erano affidati in gestione, custodia o amministrazione

 

- l’obbligo per gli intermediari finanziari di applicare una ritenuta d’acconto del 20% sui redditi derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria (bonifici esteri); tale obbligo era previsto a decorrere dal 1° luglio 2014 in quanto, sospeso fino al 30/06/2014 per effetto del provv. delle Entrate 19/02/2014

 

IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA

In sede di conversione vengono ripristinate le disposizioni della legge di stabilità 2014 in materia di versamento delle imposte sostitutive per la rivalutazione dei beni d’impresa e per l’affrancamento del saldo attivo.

Pertanto, sarà possibile effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva

- in 3 rate di pari importo, senza pagamento di interessi

- entro i seguenti termini: 16 giugno (o 17/07 + 0,4%), 16 settembre e 16 dicembre.

 

Resta ferma la possibilità di compensare il dovuto con crediti tributari/contributivi disponibili.

 

COMPENSAZIONI E VERSAMENTI CON F 24 – NUOVE REGOLE DALL’1.10.2014

Viene confermato, che dal prossimo 1° ottobre 2014 il pagamento di:

- tributi

- contributi previdenziali e premi assicurativi

 

potrà essere effettuato mediante F24 cartaceo, presso banche/poste/sportelli Equitalia

- solo dai soggetti non titolari di partita IVA

- a patto che il versamento riguardi un modello F24 con saldo < €.1.000.

 

In tutti gli altri casi, vanno utilizzati i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) o quelli online delle banche e delle poste. Questi ultimi, però, non sono utilizzabili se, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo del modello è di importo pari a “zero”; in tal caso, potranno essere utilizzati solo i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate.

Pertanto, i versamenti di imposte/contributi vanno effettuati mediante:

 

a)

i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale in F24 sia di importo pari a “zero

 

b)

i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, qualora siano state effettuate compensazioni ed il mod.F24 presenti un saldo finale di importo positivo

c)

i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il mod.F24 presenti un saldo finale > €.1000.

 

Nota: le “nuove” disposizioni sono, quindi, applicabili anche ai contribuenti privati; infatti, come anticipato, la presentazione del modello F24 cartaceo è possibile solo per importi fino a € 1.000.

 

Per gli intermediari convenzionati (professionista, società di servizi, CAF imprese, ecc.) che utilizzano i servizi telematici per pagare i modelli F24 di un soggetto terzo, mediante addebito su propri c/c, viene eliminata la necessità dell’autorizzazione del contribuente alla banca o alla posta dove il professionista detiene il conto corrente.

 

IMU  E  TERRENI  AGRICOLI  “MONTANI”

Viene confermato che un apposito decreto interministeriale, ai fini dell’esenzione IMU, dovrà rivedere le zone montane o di collina ove sono ubicati i terreni agricoli (art. 7 c. 1 lett. h) D.Lgs. 504/92); l’esenzione sarà riconosciuta in relazione all’altitudine e differenziata a seconda che siano posseduti da coltivatori diretti e IAP (persone fisiche o società) iscritti nella previdenza agricola o da altri soggetti.

In sede di conversione, è riconosciuta l’esenzione dal pagamento dell’IMU ai terreni esclusivamente di natura agricola, cioè quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile che, in base al nuovo decreto interministeriale, non ricadranno nelle zone montane o di collina.

 

Nota: entrambi i decreti interministeriali saranno adottati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 66/2014. Poiché l’esenzione opera già per l’annualità in corso, il nuovo perimetro dell’esenzione IMU sarà dunque disegnato dopo il pagamento della prima rata.

 

 

RATEAZIONE

In sede di conversione è stato inserito l’art. 11-bis che permette di “salvare” i contribuenti che, in base alla disciplina previgente al DL 69/2013, erano decaduti dalle dilazioni dei ruoli.

 

Nota: nella versione ante DL 69/2013, l’art. 19 del DPR 602/73 sanciva la decadenza dalla dilazione in caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive successive alla prima. Il DL 69/2013 ha stabilito, invece, che la decadenza si verifica solo con il mancato versamento di 8 rate, anche non consecutive; sul punto però la RM 32/2014 aveva affermato che per i piani di dilazione decaduti alla data di entrata in vigore del DL (22/06/2013), non poteva operare la nuova causa di decadenza.

 

I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione possono dunque richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che:

- la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22/06/2013;

- la richiesta del nuovo piano sia presentata entro e non oltre il 31/07/2014.

 

﷒       Sul punto, la norma stabilisce che per il “nuovo” piano di rateazione:

- non è possibile chiedere una proroga

- è prevista la decadenza in caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive.

 

Nota: nell’ambito della stessa disposizione viene abrogato l’art. 10 comma 13-ter del DL 201/2011.

In pratica, si tratta di una vera e propria riammissione alla dilazione a favore di tutti i contribuenti decaduti, i quali, entro il prossimo 31/07, possono chiedere un nuovo piano.

 

 

Si ritiene pertanto che Equitalia non possa rifiutare l’accesso alla dilazione, che può essere concessa sino a un massimo di 72 rate.

 

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI AGRO - FORESTALI

Ulteriori novità in sede di conversione hanno interessato la produzione/cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche.

La versione originaria dell’art. 22 del DL 66/2014, nel modificare l’art. 1 c. 423 della Finanziaria 2006, ha disposto che il reddito derivante dalla produzione/cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali effettuate da imprenditori agricoli (es: utilizzo di ortaggi o altre biomasse per la produzione di biogas), che costituiscono attività agricole connesse, venga determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione Iva un coefficiente di redditività del 25%.

 

DECORRENZA

Tale previsione, che avrebbe dovuto operare a decorrere dal 2014, entra in vigore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 (e, quindi, dal 2015); i contribuenti dovranno tener conto ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte dovute per lo stesso anno.

 

LIMITI ALLA PRODUZIONE/CESSIONE DI ENERGIA

In sede di conversione, è stato aggiunto il comma 1-bis che, per il solo 2014, ha stabilito dei limiti alla produzione/cessione di energia da fonti rinnovabili per la determinazione del reddito agrario, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa.

In particolare, viene stabilito che costituiscono attività connesse a quelle agricole (art. 2135, c.c.) e si considerano produttive di reddito agrario, la produzione/cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili:

- agroforestali fino a 2.400.000 kWh anno;

- fotovoltaiche fino a 260.000 kWh anno.

 

Rientrano nelle attività connesse e si considerano produttive di reddito agrario anche la produzione/cessione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli.

 

Per la produzione di energia, oltre tali limiti, il reddito di:

- persone fisiche, società semplici

- società di persone, Srl e cooperative che rivestono la qualità di “società agricole”

 

è determinato ai fini Irpef/Ires applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione Iva il coefficiente di redditività del 25%.

Rimane ferma la possibilità di esercitare l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal DPR 442/97.

DECORRENZA: quest’ultime novità si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013 (e, quindi, dal 2014) e di esse i contribuenti devono tener conto ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte e dell’IRAP dovute per lo stesso periodo di imposta.

 

FATTURA ELETTRONICA ALLA P.A.

ANTICIPATA LA DECORRENZA DELL’OBBLIGO

In sede di conversione, viene confermato al 31/03/2015 (rispetto al termine del 06/06/2015 previsto dal DM 55/2013) l'avvio “a regime” della fattura elettronica obbligatoria nei confronti di tutte le altre PA; entro lo stesso termine decorre anche l’obbligo per le Amministrazioni locali.

Nota: il suddetto obbligo, è partito, lo scorso 06/06/2014 per Ministeri, Agenzie fiscali ed enti di previdenza e di assistenza sociale (INPS, INARCASSA, CNPADC, ENPAM, CIPAG, ENPACL, ecc.)

 

NUOVI DATI IN FATTURA

Le fatture elettroniche emesse nei confronti delle PA, devono indicare, tra gli altri:

- il codice identificativo di gara (CIG), salvo gli specifici casi di esclusione (L. 136/2010);

- il codice unico di Progetto (CUP) per le fatture relative a opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, interventi finanziari da contributi comunitari nonché se previsto da L. 3/2003.

 

In mancanza di detti codici la PA non può effettuare il pagamento della fattura.

In sede di conversione è stato inserito il co. 2-bis allo stesso art. 25, secondo cui detti codici sono inseriti, a cura della stazione appaltante, nei contratti di appalto, nell’ambito della clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 co. 8 L.136/2010). Tale clausola, deve riportare “il riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall’applicazione della presente norma".

 

 

P.A. – REGISTRO UNICO DELLE FATTURE

A decorrere dal 1/07/2014, è previsto l’obbligo di tenuta del registro unico delle fatture da parte delle PA (art. 1 c. 2 DLgs.165/2001).

Nel registro vanno annotate, entro 10 giorni dal ricevimento, le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti, nonché per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti.

 

CREDITI “COMMERCIALI”  VERSO LA P.A. E PIATTAFORMA ELETTRONICA

Al fine di assicurare trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti, i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle PA possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica, i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1° luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG).

 

COMPENSAZIONE CREDITI “COMMERCIALI” CON SOMME DA ISTITUTI DEFLATTIVI

Viene confermata per i soggetti che effettuano somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali nei confronti di Stato, Enti pubblici, Enti locali e SSN, la possibilità di compensare:

- le somme dovute a seguito di contenzioso (quali accertamento con adesione, adesione ai PVC, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, reclamo e mediazione, ecc.)

- con crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti dello Stato/ Regioni/Enti ancorché maturati dopo il 31/12/2012.

COMPENSAZIONE CREDITI “COMMERCIALI” CON SOMME ISCRITTE A RUOLO

Il termine per la notifica delle cartelle esattoriali al fine di poter compensare le relative somme con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali nonché del SSN per somministrazioni, forniture e appalti, viene ora prorogato al 30/09/2013 (in luogo del precedente 31/12/2012). In pratica, ora è possibile compensare i crediti con le somme iscritte in ruoli notificati entro il 30/9/2013.

 

SEMPLIFICAZIONE FISCALE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle P.A. (art. 1, comma 2, D.Lgs.165/2001), per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, alla data del 31/12/2013, nonché le operazioni di ridefinizione dei relativi debiti richieste dall'amministrazione debitrice e garanzie connesse, sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo; detta disposizione non si applica all'Iva.

 

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME – CANONI -

I canoni delle concessioni demaniali marittime dovuti (art. 3, c. 1, lett. b), DL 400/93), a partire dal 2014, dovranno essere versati entro il 15 settembre di ciascun anno.

 

PASSAPORTO

Passa a €.73,50 (oltre al costo del libretto) l'importo del contributo amministrativo richiesto per il rilascio del passaporto ordinario (art. 18, L. 1185/67)

 

 

NARRATIVA

RIFLESSIONI

Enti non commerciali

News image

Gestire una palestra: scelta tra impresa e società sportiva   Un piccolo gruppo di maestri di tennis venne da me perché avevano trovato in affitto un circolo tennis privato e volevano prenderlo in gestione pe...

Riflessioni | Lunedì, 7 Marzo 2016

Leggi tutto

ANTONIO ALBANESE DIREBBE: “PIU’ COZZE P

News image

Uno slogan che ho coniato in occasione di cotanto interesse della politica locale avverso la realizzazione di un  impianto di cozze al largo di Minturno. Eppure, direbbe Albanese, dove erano queste pe...

Riflessioni | Giovedì, 28 Gennaio 2016

Leggi tutto

Nove anni

News image

E' soprattutto quando una persona cara viene a mancare che si apprezza maggiormente la sua presenza e il suo insegnamento... I difetti divengono improvvisamente uno strumento per sopravvivere. E' il ...

Riflessioni | Martedì, 19 Gennaio 2016

Leggi tutto

IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE

News image

Ho conosciuto la Bellezza della Politica attraverso gli occhi del Sindaco Angelo Vassallo, trucidato per non aver mai convissuto con l’omertà e l’indifferenza. Camminare per strada e far finta di no...

Riflessioni | Martedì, 12 Gennaio 2016

Leggi tutto

IL MARE: UN AMORE DI CONVENIENZA PER TRO

News image

Sono ancora pochi i politici che parlano del Mare come di un “Elemento”, una risorsa, nel quale vivono creature che noi mangiamo per sopravvivere e per soddisfare i nostri bisogni pr...

Riflessioni | Giovedì, 7 Gennaio 2016

Leggi tutto

MINTURNO: LE ELEZIONI RISVEGLIANO L’AMOR

News image

Le elezioni lasciano spazio a dichiarazioni d’amore verso il Nostro bel Paese. Tutto bellissimo se non fosse per il fatto che alla domanda “cosa hai fatto per promuovere e sostenere la...

Riflessioni | Mercoledì, 30 Dicembre 2015

Leggi tutto
-
+
1

LE VOSTRE STORIE

Le idee

News image

O siamo capaci di sconfiggere le idee contrarie con la discussione, o dobbiamo lasciarle esprimere. Non è possibile sconfiggere le idee con la forza, perché questo blocca il libero sviluppo dell'intelligenza. Che ...

Le vostre storie | Martedì, 22 Dicembre 2015

Leggi tutto

Fate che la vostra vita sia spettacolare

News image

Lo so che giunti al termine di questa nostra vita tutti noi ci ritroviamo a ricordare i bei momenti e dimenticare quelli meno belli, e ci ritroviamo a pensare al ...

Le vostre storie | Lunedì, 16 Novembre 2015

Leggi tutto

Minturno : Appello al Commissario Prefet

News image

Alla c.a. del Commissario Prefettizio Dott. Bruno Strati   Oggetto : Famiglia in difficoltà – Richiesta di AIUTO - Egregio Commissario Prefettizio dottor Bruno Strati, Mi chiamo Erminio Di Nora, delegato dal signor Vincenzo a ...

Le vostre storie | Martedì, 22 Settembre 2015

Leggi tutto

Tutto nasce con noi

News image

Nasce il bambino e con lui il primo vagito apre le porte al Cielo, alla Vita, al cammino.Le esperienze segnano i suoi passi come nei sulla pelle, un percorso con ...

Le vostre storie | Venerdì, 18 Settembre 2015

Leggi tutto

Indifferenza omertosa

News image

Quel giorno vidi la Terra soffrire. Dalle fenditure fuoriusciva un liquido maleodorante, scarti dell'uomo industrializzato.Il Mare era scomparso, nascosto all'occhio umano aveva lasciato sui fondali plastica, scarti di fabbrica, masse ...

Le vostre storie | Giovedì, 30 Luglio 2015

Leggi tutto

Come un Licantropo

News image

Non sono solo leggende metropolitane: l’uomo lupo esiste! E’ quanto emerge dopo anni di studi da parte di un gruppo di ricercatori dell’Università della citta di Wolfy, 125 km a est di...

Le vostre storie | Domenica, 19 Luglio 2015

Leggi tutto
-
+
1

PESCA E ACQUACOLTURA

 

Multimedia

Rassegna Stampa
Photogallery
Videogallery

Curriculum

Aggiungi ai preferiti
 
Fisco e Previdenza

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

Read More

Regime fiscale attività professionali turistiche

Regime fiscale attività professionali turistiche

 

Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

Read More

Vendita diretta di prodotti agricoli

Il Consiglio di Stato, V sezione, con la sentenza n. 131 del 18 gennaio 2016 analizza la normativa (agevolativa) riservata all’imprenditore agricolo per poter aprire una vendita diretta di propri prodotti.

Tale facoltà è stata concessa nel contesto della riforma del 2001 che ha visto rimodulare integralmente, in un senso moderno, il settore dell’agricoltura, della pesca e della selvicoltura.

 

Read More

CONI: cococo non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 6 del 27 gennaio 2016, fornisce chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 81/2015, concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione prevista dal comma 1 della medesima disposizione.

 

Read More

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730/2016: le spese mediche non inserite sono quelle dei farmaci da banco

Il 25 gennaio scorso la direttrice dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso di un convegno sulle novità fiscali e civilistiche del «Bilancio di esercizio 2015», ha colto l'occasione per ribadire che gli 8 giorni di mini-proroga (dal 1° al 9 febbraio) concessi alle associazioni di categoria e ai professionisti abilitati per l’invio delle informazioni sulle prestazioni sanitarie 2015 di pensionati e dipendenti, e che andranno ad arricchire i dati della nuova dichiarazione precompilata, non saranno ulteriormente prorogati. Il nuovo termine per l’invio dei dati delle spese mediche resta il 9 febbraio 2016. La direttrice delle Entrate ha poi precisato, con riguardo alla possibilità che nel nuovo 730 precompilato non siano inserite le spese farmaceutiche, che i dati non più in possesso dei farmacisti riguardano «esclusivamente i prodotti da banco senza prescrizione». Tutte le informazioni sui farmaci acquistati dai cittadini (e sono la maggioranza)con il “foglietto rosso” già sono nella piena disponibilità del sistema Tessera sanitaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

Read More