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Il 5 per mille

Fisco e Previdenza - Fisco

Si avvicina la seconda importante scadenza per tutti coloro che hanno presentato domanda per l’iscrizione negli elenchi dei soggetti beneficiari del 5 per mille 2014.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/E del 20 marzo 2014, infatti, dopo aver completato la procedura di invio telematico della domanda di ammissione al riparto, che andava trasmessa all’amministrazione finanziaria a partire dal 21 marzo scorso fino al 7 maggio, i soggetti che sono stati a seguito di ciò inseriti negli elenchi provvisori dei beneficiari (ancora disponibile per la consultazione nella specifica sezione dedicata del sito www.agenziaentrate.it) dovranno porre in essere l’ultimo decisivo adempimento relativo alla trasmissione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

 

I legali rappresentanti degli enti iscritti nell’elenco pubblicato devono spedire entro il 30 giugno 2014, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova il domicilio fiscale dell’ente tenendo conto della sua sede legale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 45 del DPR n. 445 del 2000 alla quale andrà necessariamente allegata una copia fotostatica non autenticata del documento d’identità del rappresentante legale che sottoscrive la dichiarazione.

Il suddetto documento ha la funzione di attestare sussistenza e la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione negli elenchi definitivi dei soggetti ai quali può essere donata una quota pari al 5 per mille dell’Irpef 2014 relativa ai redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2013.

In alternativa, come si legge sulla pagine istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali, riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2014” e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.

Per agevolare la compilazione e l’invio della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica mette a disposizione il modello di dichiarazione sostitutiva parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati già all’atto dell’iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano.

A differenza di tutti gli altri soggetti ammessi al beneficio, le associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato la domanda di iscrizione e che sono state inserite negli elenchi provvisori, dovranno trasmettere la dichiarazione sostitutiva e la copia del documento d’identità non all’amministrazione finanziaria bensì all’ufficio del Coni competente per territorio avendo riguardo alla sede legale dell’ente richiedente.

L’importanza di questo adempimento è stata di recente anche ribadita dal Consiglio di Stato che ha chiarito che la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere considerata come condizione necessaria per poter legittimamente partecipare al riparto del beneficio.

Per coloro che non dovessero provvedere nel termine del 30 giugno 2014, si rammenta che è rimasta immutata anche per l’esercizio 2014 la possibilità per tutti gli enti destinatari del beneficio, di procedere, entro il 30 settembre 2014, alla regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o delle dichiarazioni sostitutive ai fini dell’ammissione al beneficio.

In particolare, possono regolarizzare la propria posizione:

  • i soggetti che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro i termini stabiliti;
  • i soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva, entro i termini previsti;
  • i soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini, ma hanno omesso di allegare la copia del documento di identità.

Per la regolarizzazione è necessario:

  • essere in possesso dei requisiti per l’ammissione al riparto della quota del cinque per mille alla data originaria di scadenza dei termini di presentazione della domanda di iscrizione;
  • presentare la domanda di iscrizione e/o provvedere alla integrazione documentale (dichiarazione sostitutiva e copia del documento d’identità) entro l’anzidetto termine del 30 settembre;
  • versare una sanzione di 258 euro.

La sanzione deve essere versata con il Modello F24, indicando il codice tributo 8115 e la regolarizzazione delle domande di iscrizione ovvero della dichiarazione sostitutiva deve essere effettuata con le medesime modalità con le quali doveva essere effettuato l’invio originario. E’ esclusa la possibilità di compensare l’importo della sanzione.

 

 

 

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Fisco e Previdenza

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

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Vendita diretta di prodotti agricoli

Il Consiglio di Stato, V sezione, con la sentenza n. 131 del 18 gennaio 2016 analizza la normativa (agevolativa) riservata all’imprenditore agricolo per poter aprire una vendita diretta di propri prodotti.

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CONI: cococo non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 6 del 27 gennaio 2016, fornisce chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 81/2015, concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione prevista dal comma 1 della medesima disposizione.

 

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730/2016: le spese mediche non inserite sono quelle dei farmaci da banco

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Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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