Un piccolo imprenditore agricolo che intende avviare l`attività di vendita su aree pubbliche, con posteggio o in modo itinerante, dei propri prodotti agricoli provenienti dal proprio fondo, ha l`obbligo dell`iscrizione nel Registro delle imprese, ai sensi dell`art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001.
In questo caso non può applicarsi l`esenzione dall`iscrizione nel medesimo Registro, prevista dall`art. 2, comma 3 della L. n. 77/1997 per i produttori agricoli che nell`anno solare precedente hanno realizzato o che in caso di inizio attività prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000,00 euro.
L`iscrizione nel Registro delle imprese "non è necessaria qualora la vendita avvenga all`interno del fondo dell`azienda di produzione o nelle zone limitrofe" (Nota del Ministero delle Politiche agricole n. 8425 del 27 settembre 2006).
Sono questi i chiarimenti che il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito con la Risoluzione n. 8698 del 20 gennaio 2014, in risposta ad uno specifico quesito posto da un Comune.
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