- Notice
D.L. 31 gennaio 2007, n. 7
Legislazione - Decreti |
Art. 1.
Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e libertà di recesso
dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet
Entrata in vigore:
2 febbraio 2007
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe,
di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli
effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le
offerte presenti sul mercato, è vietata, da parte degli operatori della
telefonia mobile, l'applicazione di costi fissi e di contributi per la
ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica,
aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico richiesto, nonché la
previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico
acquistato. Ogni eventuale clausola difforme è nulla ai sensi dell'articolo
1418 del codice civile. Gli operatori adeguano la propria offerta
commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L'offerta delle tariffe dei differenti operatori della telefonia
deve evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del
traffico telefonico, al fine di consentire ai singoli consumatori un
adeguato confronto.
3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di
reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla
tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di
recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro operatore senza
vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza
spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un
obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono
nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni
del presente articolo i rapporti contrattuali già stipulati alla data di
entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le
modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2 e applica le
relative sanzioni.
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- 26/02/2007 10:09 - Ufficialit
- 26/02/2007 10:08 - Ordinanza ingiuntiva in corso di causa
- 23/02/2007 12:30 - Operazioni di credito agevolato: stabilita la maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche
- 22/02/2007 10:59 - Emissione di inquinanti gassosi dai motori a combustione interna di macchine mobili non stradali
- 13/02/2007 10:39 - Regole procedurali relative al casellario giudiziale e dei carichi pendenti
- 30/01/2007 15:35 - D.L. 4 luglio 2006, n. 223. [c.d. "Decreto Visco - Bersani"]
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