Accatastamento autonomo degli immobili, con una propria autonomia funzionale e reddituale, facenti parte di compendi immobiliari censiti nelle categorie catastali E.
Il provvedimento dell’Agenzia del territorio, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 2, comma 40 del decreto legge 262/2006 (collegato fiscale alla manovra finanziaria per il 2007) ha definito le modalità tecniche con le quali si dovrà procedere all’accatastamento autonomo delle porzioni immobiliari o degli interi immobili adibiti ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, con una propria autonomia funzionale e reddituale, facenti parte di più ampi compendi immobiliari censiti in catasto nelle categorie catastali E.Il provvedimento ha chiarito, in primo luogo, che per “usi diversi” si deve intendere ogni altra utilizzazione, ancorché diversa da quella commerciale, industriale e di ufficio privato, non strettamente strumentale all'esercizio della destinazione funzionale dell'unità immobiliare principale, censita in una categoria del gruppo E. Inoltre ha chiarito che per autonomia funzionale si deve intendere la possibilità del bene di essere utilizzato autonomamente rispetto alle altre porzioni immobiliari del compendio di cui fa parte, ancorché l'accesso possa avvenire da spazi comuni e nell'ambito di orari e regole stabiliti con disciplinari, regolamenti o similari. Infine ha precisato che l'autonomia reddituale invece si configura quando il bene è in grado di produrre un reddito indipendente ed autonomo da quello ascrivibile agli altri cespiti ubicati nel compendio.Dopo aver definito l’ambito oggettivo di applicazione il provvedimento ha quindi definito in un apposito allegato i criteri che dovranno essere seguiti per il classamento di queste unità immobiliari. In ultimo il provvedimento ha stabilito la tempistica entro cui si dovrà procedere, prevedendo che le dichiarazioni in catasto di queste unità immobiliari, come nuove unità immobiliari autonome, dovranno essere effettuate dai proprietari entro il 3 luglio 2007. In caso di inadempienza da parte dei soggetti obbligati, si provvederà ad accertamento d’ufficio con applicazione dei relativi oneri, sanzioni e degli interessi dovuti.
(Provv. dell’Agenzia del Territorio 2.1.2007 – G.U. 9.1.2007, n. 6)
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