- Notice
La Tares per gli immobili a disposizione
Fisco e Previdenza - Fisco |
La Tares, in vigore a partire dall'1 gennaio 2013, è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e deve essere versata al Comune nel cui territorio sono situati gli stessi (articolo 14 del Dl 201/2011). La misura del tributo è basata sulla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti rapportati alla superficie dell'immobile di riferimento, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta. Il Comune può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, qualora l’immobile sia tenuto a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo (Linee guida del ministero dell’Economia e delle Finanze).
< Prec. | Succ. > |
---|
- 12/11/2013 09:48 - BANDI REGIONE LAZIO
- 11/11/2013 10:53 - Riscossione in 120 rate, decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale
- 11/11/2013 10:52 - Piccola proprietà contadina, agevolazioni anche con usucapione
- 09/11/2013 16:17 - SISTRI, nessun obbligo per il trasporto di rifiuti pericolosi in conto proprio
- 09/11/2013 16:13 - Professionisti, obbligo POS dal 1° gennaio, ma manca il decreto
- 07/11/2013 10:47 - IL TERMINE DI PRESCRIZIONE IN CASO DI EMISSIONE DI FATTURE FALSE E DI SOVRAFATTURAZIONE
- 07/11/2013 10:45 - Riscossione in 120 rate, pronto il decreto
- 05/11/2013 11:12 - Chiarimenti sulle agevolazioni edilizie: Faq Agenzia delle Entrate
- 05/11/2013 11:00 - Prestazioni di servizi, le modifiche dell'Unione europea
- 05/11/2013 10:41 - Il Business dei rifiuti diventa Nazionale
NARRATIVA
RIFLESSIONI
|
LE VOSTRE STORIE
PESCA E ACQUACOLTURA |