Il lavoratore risponde al Fisco del mancato pagamento delle imposte sui redditi e dei relativi acconti anche se ha delegato il suo datore al versamento mediante ritenute
La Corte ricorda che il fatto che il DPR n. 600 del 1973, art.64, comma 1, definisca il sostituto d'imposta come colui che "in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri … ed anche a titolo di acconto" non toglie che, in ogni caso, anche il sostituito debba ritenersi già originariamente obbligato solidale al pagamento dell'imposta: soggetto perciò egli stesso all'accertamento ed a tutti i conseguenti oneri. Fermo restando, ovviamente, il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo avere eseguito la ritenuta, non l'abbia versata all'erario, esponendolo così all'azione del fisco (Cass. 14033/2006; 24962/2010).
Sentenza n. 23121 dell’11 ottobre 2013 (udienza 23 maggio 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Cigna Mario
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