Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i disabili, l’autovettura acquistata deve essere intestata al portatore di handicap oppure al soggetto del quale questi è fiscalmente a carico. L’agevolazione non spetta, pertanto, se il mezzo è intestato all’altro genitore, anche se l’acquisto ricade nel regime di comunione legale. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 4 del 17 gennaio 2007, rispondendo al quesito posto da un ufficio che, in relazione a un caso in cui il disabile era a carico del p0adre, mentre il veicolo era stato acquistato dalla madre, anch’essa a carico del marito, riteneva invece che, annotando sul libretto di circolazione della contestazione del veicolo tra i genitori, fosse possibile riconoscere le agevolazioni fiscali previste dell’art. 8 della legge n. 449/1997 e successive integrazioni. L’Agenzia, al riguardo dopo aver ricordato in che cosa consistono le agevolazioni fiscali previste dalla predetta disposizione, ha osservato che, in base alla disposizione stessa, le agevolazioni si applicano solo ai veicoli acquistati dai soggetti di cui all’art. 3 della legge n. 104/1992 o dai familiari di cui essi siano fiscalmente a carico.
Risoluzione del 17/01/2007 n. 4 (presente in area download)
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