- Notice
LE NOVITA’ LEGISLATIVE IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA
Pesca e Acquacoltura - Novità |
Le misure approvate il 25 luglio u.s. hanno come obiettivo quello di dare degli strumenti di rilancio e di impulso al settore ittico nazionale.
Grande importanza potra' avere il sistema volontario di indicazione dell'origine del pescato, in modo tale che il consumatore possa riconoscere immediatamente il prodotto italiano e i pescatori possano avere una maggiore remunerazione per la qualita' dei nostri pesci.
Acquacoltura in mare:
l'art. 59, comma 11 e 12, facilita l'acquacoltura in mare con l'apertura di nuovi impianti posti ad almeno un chilometro dalla costa, con la previsione che, in assenza di una legislazione regionale, l'autorizzazione all'esercizio e' rilasciata dal Mipaaf sulla scorta delle disposizioni adottate con regolamento del medesimo Ministero, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto Legge, ferme restando comunque le funzioni di controllo in corso di attivita' di competenza delle autorita' sanitarie.
Le medesime disposizioni si applicano al rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti gia' in esercizio.
Origine del pescato:
l'art. 59, nei commi dal 14 al 19, introduce un sistema volontario di indicazione dell'origine per chi vende al dettaglio e chi somministra prodotti della pesca, cosi' da poter segnalare al consumatore la dicitura 'prodotto italiano' o altra indicazione relativa all'origine italiana o alla zona di cattura, piu' precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
L'obiettivo e' quello di fornire una piu' dettagliata informazione al consumatore ed incrementare lo sviluppo concorrenziale del mercato ittico.
Registro marittimo :
l'art. 59 ter istituisce il registro elettronico dei pescatori marittimi (REPM), presso ogni Capitaneria di porto.
Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione a tale registro.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalita' operative per il passaggio dal registro in formato cartaceo a quello in formato elettronico.
Pescaturismo e ittiturismo :
l'art. 59 quater sancisce che rientrino nelle attivita' di pesca professionale anche: il pesca turismo (imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico - ricreativo).
L'ittiturismo (attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilita' dell'imprenditore stesso).
Si intendono poi connesse all'attivita' di pesca professionale, purche' non prevalenti: la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonche' le azioni di promozione e valorizzazione; l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero.
A cura del dott. Erminio Di Nora
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