La semplificazione introdotta dal D.L. n. 357/1994, nella versione modificata dalla Legge n. 342/2000 consistente nella possibilità di stampare, a richiesta, i registri tenuti con strumenti informatici, non ha effetto retroattivo né contiene disposizioni transitorie né sanatorie per le situazioni pregresse.
Pertanto, non è possibile applicare tale norma più favorevole in caso di contestazione relativa alla mancata trascrizione su carta delle scritture contabili del periodo d’imposta 1999, antecedente all’entrata in vigore delle suddette modifiche.
E’ questa la principale massima ritraibile dalla sentenza della cassazione n. 22851 del 10 novembre 2010, che si occupa anche di altri aspetti procedurali.
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