Nel caso in cui al titolare del pubblico esercizio presso il quale sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, TULPS (c.d. slot machines)
venga corrisposto un compenso unitario e complessivo che comprenda, di fatto, ogni obbligazione derivante strettamente da quella "principale" di raccolta delle giocate,
non è possibile operare discriminazioni ai fini del trattamento tributario ai fini IVA dovendosi riconoscere, pertanto, all'intero corrispettivo l'esenzione ai fini del tributo sul valore aggiunto contemplata dal combinato disposto degli articoli 10, comma 1, n. 6), D.P.R. n. 633/1972 e 1, comma 497, legge Finanziaria 2005.
Lo ha precisato la CTR Veneto con la sentenza n. 38 del 4 maggio scorso.
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