
Quando l'Agenzia delle Entrate, avvalendosi della facoltà concessale dalla legge,provvede alla notificazione degli avvisi di accertamento (o di altri atti) a mezzo di messi comunali,facendone richiesta all'ente locale dal quale questi dipendono, si instaura tra le due amministrazioni un rapporto di preposizione gestoria, che deve essere qualificato come mandato ex lege, la cui violazione può costituire responsabilità contrattuale e non già aquiliana (o extra-contrattuale), proprio in virtù del preesistente rapporto instaurato in forza di un'esplicita previsione normativa.

Ai fini della rivalutazione dei beni d’impresa, non è più necessario procedere alla bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione. L’obbligo, originariamente previsto dall’art. 15, legge n. 342/2000, non è più compatibile con il rinnovato quadro normativo in cui bollatura e vidimazione non sono previste neppure per scritture contabili fondamentali, quali il libro giornale e il libro degli inventari.(Risoluzione Agenzia delle Entrate 03/03/2010, n. 14/E)

Con sentenza n. 4306 depositata il 23 febbraio 2010 la Suprema Corte di Cassazione ha fissato alcuni principi in tema di utilizzo da parte dei giudici tributari dei risultati delle intercettazioni telefoniche provenienti da procedimenti penali. (Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 23/02/2010, n. 4306)

Con una innovativa pronuncia il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, dr. Francesco Buonocore, in tema di risarcimento danni contro l`Equitalia Polis s.p.a. ,ha accertato la violazione , ad opera del Concessionario per la riscossione tributi , "oltre che delle regole sulla corretta e trasparente attivita` di riscossione, anche quanto statuito dal Codice del Consumo, in ordine alla correttezza, buona fede e diligenza nei rapporti contrattuali con l`altra parte, soprattutto se controparte e` un consumatore. Insomma il Concessionario ha provveduto al fermo amministrativo dell`autoveicolo dell`attore, calpestando i diritti del cittadino, di fatto senza effettuare alcun controllo sulla regolarita` e debenza del credito vantato, senza alcun titolo e senza alcuna comunicazione, preventiva e successiva. Il Concessionario, adottando tale comportamento, non solo palesa estrema superficialita` nell`applicazione dei mezzi di riscossione - che sembrano assolutamente coercitivi, dannosi e pericolosi nei confronti dei cittadini - ma dimostra anche di aver abusato della propria posizione, pur di recuperare un credito". Ed invero, nel caso esaminato, senza aver inviato alcun avviso ne` controllato il presunto debito del sig. XXX, l`Equitalia aveva provveduto ad iscrivere fermo amministrativo sul veicolo di proprieta` del sig. XXX. La scoperta del fermo amministrativo, poi, era avvenuta solo all`atto di vendita dell`autoveicolo e che, a causa dello stesso, non solo l`auto non era stata venduta ma il sig. XXX non aveva neppure potuto utilizzarla, sia per scopi personali che lavorativi. Il Giudice di Pace di C.mare di Stabia, nella propria decisione, sottolinea l`illegittimo comportamento dell`Equitalia, posto in essere nel caso de quo, in quanto il Concessionario ha provveduto ad iscrivere il fermo amministrativo, calpestando i diritti del cittadino, di fatto senza effettuare alcun controllo sulla regolarita` e debenza del credito vantato, senza alcun titolo e senza alcuna comunicazione, preventiva e successiva. Il Concessionario, adottando tale comportamento, non solo ha palesato estrema superficialita` nell`applicazione dei mezzi di riscossione - che sembrano assolutamente coercitivi, dannosi e pericolosi nei confronti dei cittadini - ma ha dimostrato anche di aver abusato della propria posizione, pur di recuperare un credito: tale comportamento, lesivo dei diritti personali e patrimoniali, come degli interessi e qualita` della vita dei cittadini, e` stato censurato dal Giudice di Pace di C.mare di Stabia con una condanna ‘significativa` liquidando equitativamente, la somma di Euro 700,00, a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali.

Via libera allo scontrino parlante che non riporta la natura del prodotto acquistatotramite la tradizionale dicitura "farmaco" o "medicinale", ma attraverso sigle come "Otc" (medicinale da banco) e "Sop" (senza obbligo di prescrizione),abbreviazioni come "med." e "f.co", e termini come "omeopatico" o "ticket".