
La Corte di Cassazione, Sezione II penale, con la sentenza n. 17674/2009 ha condannato un professionista che, a seguito del rifiuto di un cliente nel mantenere il rapporto professionale, aveva comunicato all’Agenzia delle Entrate alcune irregolarità contabili dell’ex assistito. Secondo la Suprema Corte, anche se il cliente non si fa intimorire e quindi la minaccia non sortisce alcun effetto in concreto, l'estorsione deve essere valutata in astratto, poiché basta che sorga nella vittima il timore di un pregiudizio concreto. Viene, inoltre, ricordato che il rapporto professionale si basa sulla fiducia professionista-cliente, tenendo presente che norme speciali liberano dal dovere di riservatezza (verso il proprio cliente) sia per l’indicazione di operazioni sospette (ad esempio una banca) sia per il professionista che, a seguito della segnalazione, è invitato a fornire notizie.

In risposta al question time sul trattamento fiscale delle spese di viaggio, vitto e alloggio dei professionisti, il Ministero dell’Economia ha precisato che tali spese sostenute direttamente dal professionista, in relazione all'ufficio svolto di amministratore o di componente di collegio o commissione, sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo nella misura del 75% e, comunque, per un importo fino al 2 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Qualora, invece, siano anticipate dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura, sono integralmente deducibili per il professionista. Secondo il parere dell’Agenzia, i redditi percepiti in relazione agli uffici di amministrazione, sindaco, revisore di società (o alla partecipazione a collegi o commissioni), se rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione del lavoratore, qualora cioè vi sia connessione tra l'ufficio di amministratore (o le altre attività) e la professione esercitata, vengono attratti dal reddito professionale e soggetti a tassazione in base all'articolo 54 del T.U.I.R.

Consiglio dei Ministri, Comunicato 26/6/2009, n. 54Sperimentalmente, per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori che già percepiscono qualsivoglia tipologia di sostegno al reddito e che sono ancora in forza presso l’azienda, possono essere utilizzati dai rispettivi datori di lavoro in progetti di formazione o riqualificazione anche con attività produttiva, con riconoscimento, a carico degli stessi datori di lavoro, della differenza tra il trattamento di sostegno al reddito percepito e la retribuzione di riferimento. Questa differenza ha natura retributiva e deve, pertanto, essere assoggettata a tassazione e contribuzione. L’inserimento in tale attività presuppone però uno specifico accordo in sede ministeriale delle parti che hanno sottoscritto l’accordo relativo agli ammortizzatori sociali. Sarà un apposito decreto interministeriale – lavoro ed economia – da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge anticrisi, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 giugno 2009, a disciplinare la nuova misura alla quale sono destinati 20 milioni di euro per l’anno 2009 e 150 milioni per l’anno 2010 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009 trasferite al medesimo con delibera Cipe n. 2 del 6 marzo 2009.

Viene introdotto un controllo sulle richieste di compensazione dei tributi per importi rilevanti, nonché il blocco per le compensazioni effettuate da soggetti nei confronti dei quali è pendente un provvedimento di giudicato per compensazioni indebite. Il decreto proroga al 31 dicembre 2009 il blocco degli sfratti; sono inoltre previsti incentivi per le aziende che non ricorrono alla cassa integrazione o che assumono lavoratori già sospesi; ancora, per i contribuenti residenti nelle zone della regione Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile, la riscossione riprenderà - con 24 rate mensili - a decorrere da gennaio 2010.

Non è la mera esecuzione della prestazione, bensì il pagamento del corrispettivo, a fondare l'obbligo di fatturare o di autofatturare e di pagare l'IVA. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo: pertanto, prima di tale momento, non sussiste alcun obbligo (ma solo la facoltà) di emettere fattura (o autofattura) e di pagare l’IVA. Ciò perché, sottolinea la Corte di Cassazione nella sentenza n. 13209/2009, le prestazioni di servizi sono soggette ad IVA solo se effettuate «verso corrispettivo». Se ne ricava che la pretesa fiscale concernente il pagamento dell'IVA, in relazione ad una prestazione di servizi, non può prescindere - in mancanza di fatturazione o autofatturazione spontanea - dall'accertamento che il pagamento del corrispettivo sia stato effettuato, non essendo sufficiente la dimostrazione dell'effettiva sussistenza materiale della prestazione.